Thursday, August 27, 2009

Riconosciuto il risarcimento del "danno esistenziale" per la riduzione di ore di sostegno (TAR Puglia 25/06/09)


Per Conoscenza:

Scheda n. 284
Riconosciuto il risarcimento del "danno esistenziale" per la riduzione di ore di sostegno (TAR Puglia 25/06/09)
Diritto allo studio - Insegnanti di sostegno
La Sezione II del TAR Puglia con Sentenza depositata il 25/06/2009 (testo completo scaricabile in PDF, 8 MB), per la prima volta a mia memoria, riconosce il diritto al risarcimento del "danno esistenziale", cioè per lo stato di sofferenza arrecato al minore a causa della ingiustificata riduzione delle ore di sostegno rispetto all'anno precedente.

La Sentenza è interessante per questo particolare aspetto, ma lo è altresì per altri che si evidenziano:

In senso positivo viene confermata l'esistenza di un diritto costituzionalmente garantito all'integrazione scolastica, che non può essere affievolito a discrezione dell'Amministrazione Scolastica neppure a causa dei tagli alla spesa pubblica.
Viene altresì sottolineata la incompiuta istruttoria relativa alla riduzione arbitraria delle ore di sostegno, dal momento che l'Amministrazione non ha saputo motivare le ragioni di tale riduzione con cause relative al miglioramento della situazione personale dell'alunno, ma solo con motivi estrinseci quali i tagli alla spesa pubblica.

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OSSERVAZIONI


Fermo restando l'esito positivo del ricorso giustamente sottolineato dal Presidente della FISH Puglia sul sito www.superando.it/content/view/4752/116, siano consentite alcune perplessità su taluni aspetti della motivazione che creano qualche problema a chi segue la normativa e la prassi dell'integrazione scolastica fin dagli inizi.
Infatti nell'ultimo capoverso di pag. 5 la Sentenza stabilisce che

"...il contenuto della prestazione di sostegno o assistenziale non deve essere determinato e specificato nè dai genitori (...), nè tantomeno dall'Amministrazione Scolastica, bensì esclusivamente ed unicamente dalla A.S.L., organo tecnico competente e in grado quindi di attribuire al diritto il concreto contenuto rapportato alle esigenze del disabile."

Se si fosse trattato del diritto a cure sanitarie o alla riabilitazione, non vi sarebbe nulla da obiettare a tali affermazioni del TAR. Trattandosi però di diritto allo studio, sia pure di persona con disabilità, l'accertamento sanitario sviluppato nella diagnosi funzionale ha, a mio avviso, solo un valore di presupposto che va completato dalla formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) in cui vengono indicate le varie risorse necessarie, tra cui anche le ore di sostegno, congiuntamente dagli operatori sanitari, dai docenti e dalla famiglia, come stabilisce l'art. 12, comma 5, Legge n° 104/92; tale norma sembra contraddire la drastica affermazione del TAR sopra citata.

A mio avviso, a parte il riferimento indistinto al sostegno ed all'assistenza specialistica e di base di cui si parla più avanti nella motivazione della sentenza, non sono le ore di sostegno l'unica risorsa a garantire il diritto all'integrazione scolastica. La risorsa fondamentale è costituita da una seria presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti della classe preparati a ciò; questo però l'Amministrazione non è stata in grado di dimostrarlo (nè ha provato a farlo) dal momento che non esiste, benchè da tempo richiesto dalle Associazioni, un obbligo di formazione iniziale e in servizio su queste tematiche.

Pertanto l'Amministrazione, in conseguenza di questa sua carenza di fondo, ha perduto questa causa e perderà tutte le altre che verranno, con danni per l'erario e per la cultura dell'integrazione che fin dall'inizio non ha puntato solo sul numero di ore di sostegno pari alla durata dell'orario scolastico (30 ore settimanali come stabilisce la sentenza).

Le famiglie, oltre che pretendere, nei casi necessari, il rapporto 1 a 1 (24 ore nella scuola dell'infanzia e primaria e 18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado), dovrebbero insistere sempre di più nel pretendere almeno un periodo di programmazione del PEI dal 1 al 15 settembre di ogni anno ai sensi della Nota Ministeriale prot. n° 4798 del 2005 (vedi scheda n° 191 Obbligo di programmazione dell'integrazione scolastica ad inizio di ogni anno) e periodi di aggiornamento obbligatori previsti nel POF della scuola, in attesa che Ministero e Sindacati si accordino stabilmente su questa necessità.

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